Accordo›Capo 12
Art. 287
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
In vigore dal 24 ott 2015
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
1. Le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche relative ai rispettivi processi di riforma della regolamentazione e alle valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2. Le Parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa e convengono di cooperare alla loro promozione, in particolare mediante lo scambio di informazioni e delle migliori pratiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-287