AccordoCapo 13

Art. 292

Accordi multilaterali in materia di ambiente

In vigore dal 24 ott 2015
Accordi multilaterali in materia di ambiente 1. Le Parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno a dare efficace attuazione, nelle rispettive leggi e pratiche, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui sono parti. 3. Nessuna disposizione del presente accordo limita il diritto di una Parte di adottare o mantenere in vigore misure volte a dare attuazione ad accordi multilaterali in materia di ambiente di cui siano parti. Tali misure non vengono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti nè una restrizione dissimulata al commercio. 4. Le Parti dispongono che la politica in materia ambientale sia fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". 5. Le Parti collaborano al fine di promuovere l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nella prospettiva di rafforzare i legami tra le politiche e le pratiche delle Parti in materia di commercio e ambiente.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-292

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Accordi multilaterali in materia di ambiente (Art. 292 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo