Accordo›Capo 13
Art. 295
Commercio di prodotti ittici
In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti ittici
Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare:
a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche;
b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-295