AccordoCapo 13

Art. 295

Commercio di prodotti ittici

In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti ittici Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare: a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche; b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca; c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-295

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Commercio di prodotti ittici (Art. 295 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo