Accordo›Capo 13
Art. 295
381 / 488Commercio di prodotti ittici
In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti ittici
Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare:
a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche;
b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca;
c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-295