Art. 295 · Commercio di prodotti ittici
AccordoCapo 13

Art. 295

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Commercio di prodotti ittici

In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti ittici Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile degli stock ittici in forme sostenibili e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le Parti si impegnano a collaborare: a) adottando misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle risorse ittiche e di altre risorse acquatiche; b) garantendo il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca; c) introducendo tra l'altro misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-295