AccordoCapo 13

Art. 299

Istituzioni della società civile

In vigore dal 24 ott 2015
Istituzioni della società civile 1. Ciascuna delle Parti istituisce e riunisce un gruppo consultivo, nuovo o già esistente, sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza in merito all'attuazione del presente capo. 2. Il gruppo consultivo è composto di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile, con una partecipazione equilibrata delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, delle organizzazioni non governative e di altre parti interessate. 3. I membri del gruppo consultivo di ciascuna delle Parti si riunirà in un forum della società civile per instaurare un dialogo sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nei rapporti commerciali tra le Parti. Il forum della società civile si riunirà una volta l'anno, salvo diversa decisione delle Parti. Le Parti stabiliscono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il funzionamento del forum della società civile. 4. Il dialogo intrapreso dal forum della società civile non pregiudica il ruolo della piattaforma della società civile, istituita dall' del presente accordo, per lo scambio di opinioni su questioni relative all'attuazione del presente accordo. 5. Le Parti informano il forum della società civile in merito ai progressi compiuti nell'attuazione del presente capo. Le opinioni, i pareri o le proposte del forum della società civile possono essere comunicati alle Parti direttamente o tramite i gruppi consultivi.
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Istituzioni della società civile (Art. 299 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo