Accordo›Capo 13
Art. 301
Gruppo di esperti
In vigore dal 24 ott 2015
Gruppo di esperti
1. Salvo diversa decisione delle Parti, trascorsi novanta giorni dalla presentazione di una domanda di consultazione ai sensi dell', paragrafo 4, del presente accordo, una Parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative. Entro trenta giorni dalla richiesta presentata da una Parte per la convocazione del gruppo di esperti, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può essere convocato per discutere la questione su richiesta di una delle Parti. Le Parti possono presentare comunicazioni al gruppo, che può chiedere informazioni e consulenza alle Parti, ai gruppi consultivi o ad organizzazioni internazionali.
Il gruppo di esperti si riunisce entro sessanta giorni dalla richiesta di una Parte.
2. Il gruppo, costituito secondo le procedure di cui al paragrafo 3 del presente articolo, contribuisce con le sue competenze all'attuazione delle disposizioni del presente capo. Salvo diversa decisione delle Parti, il gruppo presenta una relazione alle Parti entro novanta giorni dalla selezione dell'ultimo esperto. Le Parti si adoperano per quanto possibile per tenere conto della consulenza o delle raccomandazioni del gruppo relative all'attuazione delle disposizioni del presente capo. L'attuazione delle raccomandazioni del gruppo è monitorata dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. La relazione del gruppo è messa a disposizione dei gruppi consultivi delle Parti. Per quanto concerne le informazioni riservate e il regolamento interno, si applicano i principi di cui all'allegato XXIV del capo 14 (Risoluzione delle controversie) del titolo IV del presente accordo.
3. All'entrata in vigore del presente accordo, le Parti designano di comune accordo un elenco di almeno quindici persone competenti nelle questioni oggetto del presente capo, di cui almeno cinque non cittadini nè dell'una nè dell'altra Parte, che presiederanno il gruppo. Gli esperti sono indipendenti dalle Parti o dalle organizzazioni rappresentate nei gruppi consultivi, non sono ad esse collegate nè ricevono istruzioni dalle medesime. Ciascuna delle Parti sceglie un esperto nell'elenco di esperti entro cinquanta giorni dal ricevimento della domanda di una Parte relativa alla costituzione del gruppo. Se una Parte non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra Parte sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza della Parte che non ha effettuato la scelta. I due esperti così prescelti designano il presidente scegliendolo tra gli esperti dell'elenco che non sono cittadini nè dell'una nè dell'altra Parte.
Storico versioni
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