Accordo›Capo 14
Art. 305
Consultazioni
In vigore dal 24 ott 2015
Consultazioni
1. Le Parti si adoperano per risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente accordo richiamate all' del presente accordo avviando consultazioni in buona fede per pervenire a una soluzione concordata.
2. La Parte che desidera chiedere l'apertura di consultazioni invia una richiesta scritta all'altra Parte, con copia al comitato per il commercio, indicando la misura contestata e le disposizioni del presente accordo, richiamate all' del presente accordo, che essa ritiene applicabili.
3. Le consultazioni si tengono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e si svolgono, salvo diversa decisione delle Parti, nel territorio della Parte convenuta. Le consultazioni si considerano concluse entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a meno che entrambe le Parti decidano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.
4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro quindici giorni dalla medesima data.
5. Le consultazioni riguardanti il trasporto di prodotti energetici mediante reti, qualora una delle Parti consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si tengono entro tre giorni dalla presentazione della richiesta e si considerano concluse entro tre giorni dalla medesima data, a meno che entrambe le Parti convengano di proseguirle. Tutte le informazioni riservate comunicate durante le consultazioni restano riservate.
6. Se le consultazioni non si tengono entro i termini di cui rispettivamente al paragrafo 3 o 4 del presente articolo oppure se si sono concluse senza una soluzione concordata, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell' del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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