Accordo›Sez. 1
Art. 307
Composizione del collegio arbitrale
In vigore dal 24 ott 2015
Composizione del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.
2. Entro dieci giorni dalla presentazione al comitato per il commercio della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le Parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente del comitato per il commercio o a un suo delegato di sorteggiare i tre membri tra i nominativi del pertinente elenco compilato a norma dell' del presente accordo, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla Parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta e uno tra i nominativi selezionati dalle Parti per fungere da presidente.
4. Qualora le Parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, gli eventuali restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura:
a) se le Parti hanno concordato sulla designazione di due membri del collegio arbitrale, l'altro membro è scelto tra i nominativi indicati dalle Parti per fungere da presidente;
b) se le Parti hanno concordato sulla designazione di un membro del collegio arbitrale, uno dei restanti membri è scelto tra i nominativi proposti dalla Parte attrice e un altro tra i nominativi proposti dalla Parte convenuta.
5. Il presidente del comitato per il commercio o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3. Un rappresentante di ciascuna delle Parti ha diritto di essere presente alla selezione.
6. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è completata la procedura di selezione.
7. Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all' del presente accordo non è stato ancora compilato, i tre arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le Parti.
8. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il paragrafo 3 del presente articolo si applica senza che trovi applicazione il paragrafo 2 del presente articolo e il periodo di cui al paragrafo 5 del presente articolo è di due giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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