AccordoSez. 2

Art. 311

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 24 ott 2015
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per la sua esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-311

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Esecuzione del lodo del collegio arbitrale (Art. 311 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo