Art. 311 · Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
AccordoSez. 2

Art. 311

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Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 24 ott 2015
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale Le Parti adottano le misure necessarie per conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo per la sua esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-311