AccordoSez. 2

Art. 314

Rimedi per controversie urgenti in materia di energia

In vigore dal 24 ott 2015
Rimedi per controversie urgenti in materia di energia 1. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, si applicano le seguenti disposizioni specifiche in materia di rimedi. 2. In deroga agli del presente accordo, la Parte attrice è autorizzata a sospendere l'applicazione degli obblighi derivanti dal presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici causato dalla Parte che non ha dato esecuzione alle conclusioni del collegio entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. La sospensione può avere effetto immediato ed essere mantenuta per un massimo di tre mesi, a meno che la Parte convenuta si sia conformata alla relazione del collegio. 3. La Parte convenuta, qualora contesti la mancata esecuzione o il livello di sospensione degli obblighi dovuto alla mancata esecuzione, può, a norma dell' o 316 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La Parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.
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Rimedi per controversie urgenti in materia di energia (Art. 314 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo