AccordoSez. 3

Art. 317

Soluzione concordata

In vigore dal 24 ott 2015
Soluzione concordata Le Parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia cui si applica il presente capo. Esse ne danno congiuntamente notifica al comitato per il commercio e al presidente del collegio arbitrale, se del caso. Se la soluzione deve essere approvata in base alle procedure interne pertinenti di una delle Parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e la procedura di arbitrato è sospesa. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, la procedura di arbitrato è conclusa.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-317

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Soluzione concordata (Art. 317 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo