AccordoSez. 3

Art. 321

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

In vigore dal 24 ott 2015
Decisioni e lodi del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare le decisioni per consenso. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione per consenso, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è in alcun caso reso pubblico. 2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le Parti e non generano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. I lodi espongono le constatazioni dei fatti, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni dell'accordo e le principali motivazioni alla base delle conclusioni in essi contenute. Salvo sua diversa decisione, il comitato per il commercio rende pubblici integralmente i lodi arbitrali.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-321

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Decisioni e lodi del collegio arbitrale (Art. 321 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo