AccordoSez. 3

Art. 322

Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo

In vigore dal 24 ott 2015
Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo 1. Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione di disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento normativo di cui al capo 3 (Ostacoli tecnici al commercio), al capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), al capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), al capo 8 (Appalti pubblici) o al capo 10 (Concorrenza) o che comunque impongono a una Parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'UE. 2. Se una controversia pone un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'UE di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-322

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Risoluzione delle controversie relative al ravvicinamento normativo (Art. 322 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo