AccordoSez. 4

Art. 323

Arbitri

In vigore dal 24 ott 2015
Arbitri 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di quindici persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Ciascuna delle Parti propone cinque arbitri. Le Parti indicano inoltre i nominativi di cinque persone che non siano cittadini nè dell'una nè dell'altra Parte, che avranno il compito di presiedere il collegio arbitrale. Il comitato per il commercio provvede a che l'elenco contenga sempre quindici nominativi. 2. L'elenco compilato a norma del paragrafo 1 del presente articolo è lo strumento per la composizione dei collegi arbitrali a norma dell' del presente accordo. Comprende arbitri con conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. 3. Tutti gli arbitri designati per la partecipazione a un collegio arbitrale devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo nè essere collegati al governo di alcuna delle Parti e sono tenuti al rispetto del codice di condotta di cui all'allegato XXV del presente accordo.
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