AccordoCapo 15

Art. 327

Obiettivo e campo di applicazione

In vigore dal 24 ott 2015
Obiettivo e campo di applicazione 1. Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore. 2. Il presente capo si applica alle misure rientranti nel campo di applicazione del titolo IV, capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), del presente accordo che incidano negativamente sugli scambi tra le Parti. 3. Il presente capo non si applica alle misure che rientrano nel capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), nel capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), nel capo 8 (Appalti pubblici), nel capo 9 (Proprietà intellettuale) e nel capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del presente accordo. Il comitato per il commercio può, previo attento esame, decidere l'applicazione di questo meccanismo a uno qualsiasi di questi settori.
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Obiettivo e campo di applicazione (Art. 327 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo