AccordoSez. 1

Art. 331

Regole della procedura di mediazione

In vigore dal 24 ott 2015
Regole della procedura di mediazione 1. Entro dieci giorni dalla nomina del mediatore, la Parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra Parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro venti giorni dalla presentazione di questa descrizione, l'altra Parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle Parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti. 2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le Parti, consultare le Parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le Parti facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate, il mediatore consulta, però, le Parti. 3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle Parti le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano comunque la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. 4. La procedura si svolge nel territorio della Parte cui è indirizzata la richiesta oppure previo accordo tra le Parti in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altra modalità. 5. Le Parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro sessanta giorni dalla nomina del mediatore. In attesa dell'accordo definitivo, le Parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili. 6. La soluzione può essere adottata mediante una decisione del comitato per il commercio. Le Parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una Parte. 7. La procedura si conclude: a) con l'adozione ad opera delle Parti di una soluzione concordata, nel giorno di tale adozione; b) con una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le Parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; c) con una dichiarazione scritta di una delle Parti dopo al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore; oppure d) in qualsiasi fase della procedura, previo accordo tra le Parti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-331

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo