Accordo›Sez. 1
Art. 329
Avvio della procedura
In vigore dal 24 ott 2015
Avvio della procedura
1. Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
a) specifica la misura contestata;
b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti;
c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
2. La Parte cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-329