AccordoSez. 1

Art. 329

Avvio della procedura

In vigore dal 24 ott 2015
Avvio della procedura 1. Una Parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle Parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra Parte ed è sufficientemente particolareggiata per consentire alla Parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa: a) specifica la misura contestata; b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la Parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le Parti; c) spiega la relazione esistente, secondo la Parte richiedente, tra tali effetti e la misura. 2. La Parte cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-329

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Avvio della procedura (Art. 329 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo