AccordoSez. 3

Art. 333

Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 ott 2015
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. La procedura del meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove nè un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione; b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l', paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
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Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie (Art. 333 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo