Art. 333 · Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
AccordoSez. 3

Art. 333

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Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 ott 2015
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie 1. La procedura del meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. Nel quadro di queste ultime, le Parti non adducono o presentano come prove nè un collegio arbitrale prende in considerazione: a) le posizioni assunte dall'altra Parte nel corso della procedura di mediazione; b) la volontà manifestata dall'altra Parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore. 2. Il meccanismo di mediazione fa salvi i diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, e fatto salvo l', paragrafo 6, del presente accordo, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le Parti possono comunque rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
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