Accordo›Sez. 3
Art. 335
Spese
In vigore dal 24 ott 2015
Spese
1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e - nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune - i costi di traduzione. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-335