AccordoSez. 3

Art. 335

Spese

In vigore dal 24 ott 2015
Spese 1. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione. 2. Le Parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore e degli eventuali assistenti del mediatore e - nel caso in cui le Parti non convengano sull'uso di una lingua comune - i costi di traduzione. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale nell'allegato XXIV, paragrafo 8, del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-335

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Spese (Art. 335 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo