AccordoTitolo VCapo 1

Art. 339

In vigore dal 24 ott 2015
Le Parti si scambiano informazioni ed esperienze e offrono l'opportuno sostegno al processo di riforma della regolamentazione, che comprende la ristrutturazione del settore del carbone (carbone per la produzione di vapore, carbone da coke e lignite) per accrescerne la competitività, ridurne l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza nelle miniere e la sicurezza sul lavoro, tenendo presenti nel contempo le ricadute a livello regionale e sociale. Ai fini di una maggiore efficienza, competitività e sostenibilità, il processo di ristrutturazione deve riguardare l'intera catena del valore del carbone, dalla ricerca passando per la produzione e la lavorazione fino alla conversione e alla gestione dei residui della lavorazione e della combustione del carbone. Questo approccio comprende il recupero e l'utilizzo delle emissioni di metano prodotte dalle miniere di carbone, dalle attività di produzione di petrolio e di gas, dalle discariche e dal settore agricolo, secondo quanto indicato, tra l'altro, dalla "Global Methane Initiative" cui le Parti partecipano.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-339

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Art. 339 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo