AccordoCapo 2

Art. 344

In vigore dal 24 ott 2015
Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente accordo, le Parti cooperano per: a) scambiarsi informazioni sulle performance e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo; b) analizzare congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche ucraine in linea con i principi e le pratiche dell'UE; c) scambiare competenze in ambito macroeconomico; d) scambiarsi informazioni anche sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea (UEM).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-344

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 344 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo