Accordo›Capo 2
Art. 344
In vigore dal 24 ott 2015
Per conseguire gli obiettivi di cui all' del presente accordo, le Parti cooperano per:
a) scambiarsi informazioni sulle performance e sulle prospettive macroeconomiche e sulle strategie di sviluppo;
b) analizzare congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche ucraine in linea con i principi e le pratiche dell'UE;
c) scambiare competenze in ambito macroeconomico;
d) scambiarsi informazioni anche sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea (UEM).
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-344