AccordoTitolo VCapo 1

Art. 342

In vigore dal 24 ott 2015
1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti. 2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attività legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprenderà anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attività comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilità degli scienziati. 3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare: a) il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan-SIP) per trasformare l'attuale unità 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale; b) la gestione del combustibile nucleare esaurito; c) la decontaminazione dei territori; d) la gestione dei rifiuti radioattivi; e) il monitoraggio dell'ambiente; f) altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-342

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Art. 342 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. — Testo vigente | Portale Normativo