Accordo›Titolo V›Capo 1
Art. 342
In vigore dal 24 ott 2015
1. La cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante l'attuazione degli accordi specifici già conclusi o che saranno conclusi tra le Parti, sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri, o della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.
2. La cooperazione assicura un elevato livello di sicurezza nucleare, l'uso pulito e pacifico dell'energia nucleare e riguarda tutte le attività legate all'energia nucleare ad uso civile e tutte le fasi del ciclo del combustibile, tra cui la produzione e gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza dell'energia nucleare, la preparazione alle emergenze, le problematiche sanitarie e ambientali e la non proliferazione. In questo contesto, la cooperazione comprenderà anche l'ulteriore sviluppo di politiche e quadri giuridici e regolamentari fondati sulla normativa e sulle pratiche dell'UE e sulle norme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Le Parti promuovono la ricerca scientifica civile nel settore della sicurezza nucleare, comprese attività comuni di ricerca e sviluppo, la formazione e la mobilità degli scienziati.
3. La cooperazione affronta i problemi insorti a seguito del disastro di Chernobyl e lo smantellamento della centrale nucleare di Chernobyl, in particolare:
a) il programma di realizzazione della struttura di protezione (Shelter Implementation Plan-SIP) per trasformare l'attuale unità 4 distrutta (il sarcofago o Shelter object) in un sistema sicuro dal punto di vista ambientale;
b) la gestione del combustibile nucleare esaurito;
c) la decontaminazione dei territori;
d) la gestione dei rifiuti radioattivi;
e) il monitoraggio dell'ambiente;
f) altri settori da concordare, quali gli aspetti medici, scientifici, economici, normativi, sociali e amministrativi degli sforzi volti ad attenuare le conseguenze del disastro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-342