AccordoSez. 2

Art. 313

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 24 ott 2015
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale 1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la Parte convenuta notifica alla Parte attrice e al comitato per il commercio le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale. 2. Qualora le Parti non concordino sull'esistenza di misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni del presente accordo, la Parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. La richiesta reca l'indicazione della misura contestata e delle disposizioni dell'accordo con le quali la misura è ritenuta incompatibile in modo sufficientemente articolato da illustrare chiaramente la base giuridica della denuncia. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della richiesta. 3. Qualora non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all' del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo è di sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale (Art. 313 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo