Accordo›Sez. 1
Art. 310
Lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 24 ott 2015
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle Parti e al comitato per il commercio entro centoventi giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro centocinquanta giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro settantacinque giorni dalla costituzione del collegio. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
3. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro quaranta giorni dalla data della sua costituzione.
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