AccordoSez. 1

Art. 306

Apertura della procedura di arbitrato

In vigore dal 24 ott 2015
Apertura della procedura di arbitrato 1. Qualora le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all' del presente accordo, la Parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla Parte convenuta e al comitato per il commercio. La Parte attrice precisa nella richiesta quale sia la specifica misura contestata e fornisce una breve sintesi della base giuridica della denuncia sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora la Parte attrice chieda la costituzione di un collegio con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto. 3. Salvo diversamente concordato dalle Parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo ha il mandato seguente: "esaminare la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni del presente accordo richiamate all' del presente accordo e pronunciarsi in conformità dell' del presente accordo."
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-306

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Apertura della procedura di arbitrato (Art. 306 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo