AccordoSez. 1

Art. 308

Relazione interinale del collegio arbitrale

In vigore dal 24 ott 2015
Relazione interinale del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale trasmette alle Parti, entro novanta giorni dalla sua costituzione, una relazione interinale che espone le constatazioni dei fatti, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le principali motivazioni delle sue conclusioni e raccomandazioni. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle Parti e al comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di pubblicare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere pubblicata entro centoventi giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 2. Le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale entro quattordici giorni dalla sua pubblicazione. 3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per pubblicare la relazione interinale e le Parti possono presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti particolari della relazione interinale rispettivamente entro la metà dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 4. Nel caso di una controversia relativa al titolo IV, capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una Parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra l'Ucraina e la Parte UE, la relazione interinale è pubblicata entro venti giorni e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 sono avanzate entro cinque giorni dalla pubblicazione della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale. 5. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle Parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Il lodo finale del collegio arbitrale contiene un esame delle argomentazioni addotte nella fase di riesame intermedio.
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Relazione interinale del collegio arbitrale (Art. 308 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo