AccordoCapo 13

Art. 297

Informazioni scientifiche

In vigore dal 24 ott 2015
Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-297

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Informazioni scientifiche (Art. 297 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo