Art. 297 · Informazioni scientifiche
AccordoCapo 13

Art. 297

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Informazioni scientifiche

In vigore dal 24 ott 2015
Informazioni scientifiche Le Parti riconoscono l'importanza di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche e delle norme, degli orientamenti o delle raccomandazioni internazionali pertinenti nell'elaborazione, adozione e attuazione delle misure a tutela dell'ambiente, della salute pubblica e delle condizioni sociali che influiscono sugli scambi commerciali reciproci.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-297