Accordo›Capo 13
Art. 294
Commercio di prodotti forestali
In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti forestali
Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-294