AccordoCapo 13

Art. 294

Commercio di prodotti forestali

In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti forestali Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-294

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Commercio di prodotti forestali (Art. 294 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo