AccordoCapo 13

Art. 291

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

In vigore dal 24 ott 2015
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro 1. Le Parti riconoscono che la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti rappresentano elementi essenziali per gli scambi commerciali nel quadro della globalizzazione. Le Parti riaffermano l'impegno a promuovere lo sviluppo del commercio in una forma che contribuisca alla piena e produttiva occupazione e a garantire a tutti, uomini, donne e giovani, un lavoro dignitoso. 2. Le Parti promuovono e attuano, nelle rispettive disposizioni legislative e pratiche, le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, ossia: a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva; b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligato; c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di occupazione. 3. Le Parti riaffermano l'impegno a dare efficace attuazione alle convenzioni fondamentali e prioritarie dell'OIL da esse ratificate e alla dichiarazione dell'OIL del 1998 sui principi e i diritti fondamentali al lavoro. Le Parti considereranno anche la ratifica e l'attuazione di altre convenzioni OIL classificate come "aggiornate" dall'OIL. 4. Le Parti sottolineano il fatto che le norme del lavoro non devono essere utilizzate a scopi di protezionismo commerciale. Esse rilevano che il loro vantaggio comparativo non deve in alcun modo essere messo in discussione.
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Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro (Art. 291 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo