Art. 294 · Commercio di prodotti forestali
AccordoCapo 13

Art. 294

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Commercio di prodotti forestali

In vigore dal 24 ott 2015
Commercio di prodotti forestali Per favorire la gestione sostenibile delle risorse forestali, le Parti si impegnano a collaborare per migliorare la governance e l'applicazione della normative nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.
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