AccordoCapo 11

Art. 279

Accesso ed esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

In vigore dal 24 ott 2015
Accesso ed esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 1. Ciascuna Parte1 ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranità sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale. 2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. 3. Se un'area è resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attività, ciascuna Parte garantisce ai soggetti parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attività e il loro esercizio. 4. Ciascuna Parte può imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalità del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti. ---------------  1 Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-279

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accesso ed esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (Art. 279 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo