Accordo›Capo 11
Art. 277
Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas
In vigore dal 24 ott 2015
Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas
1. Un'autorità di regolamentazione è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.
2. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
Storico versioni
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