AccordoCapo 11

Art. 277

Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas

In vigore dal 24 ott 2015
Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas 1. Un'autorità di regolamentazione è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di competenze sufficienti per garantire l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato. 2. Le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato. 3. Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo competente a conoscere dei ricorsi, indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono comunque sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
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Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas (Art. 277 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo