AccordoCapo 11

Art. 275

Prelievo non autorizzato di prodotti energetici

In vigore dal 24 ott 2015
Prelievo non autorizzato di prodotti energetici Ciascuna delle Parti adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare il prelievo non autorizzato di prodotti energetici in transito o trasportati attraverso il suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-275

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Prelievo non autorizzato di prodotti energetici (Art. 275 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo