AccordoCapo 11

Art. 278

Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia

In vigore dal 24 ott 2015
Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia 1. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005 o quelle della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005, prevalgono, per quanto riguarda quel conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005 o le disposizioni della legislazione dell'UE applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005. 2. Nell'attuazione della presente sezione, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005 o basati sulla legislazione applicabile in tale settore nell'UE. In caso di controversia concernente la presente sezione, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità alla presente sezione. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell' del trattato che istituisce la Comunità dell'energia del 2005. 3. Nessuna delle Parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
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Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (Art. 278 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo