Accordo›Capo 11
Art. 279
359 / 488Accesso ed esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
In vigore dal 24 ott 2015
Accesso ed esercizio delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
1. Ciascuna Parte1 ha, conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, piena sovranità sulle risorse di idrocarburi ubicate nel suo territorio e nelle sue acque arcipelagiche e territoriali oltre a diritti sovrani per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi ubicate nella sua zona economica esclusiva e nella sua piattaforma continentale.
2. Ciascuna Parte mantiene il diritto di determinare, all'interno del suo territorio e delle sue acque arcipelagiche e territoriali, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale da rendere disponibili per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
3. Se un'area è resa disponibile ai fini dell'esercizio di tali attività, ciascuna Parte garantisce ai soggetti parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tali attività e il loro esercizio.
4. Ciascuna Parte può imporre a un soggetto al quale sia stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi il versamento di un corrispettivo pecuniario o in idrocarburi. Le modalità del versamento sono stabilite in modo da non interferire nella gestione e nelle decisioni dei soggetti.
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 1 Ai fini del presente articolo per "Parte" si intende uno Stato
membro con riferimento al suo territorio o l'Ucraina con riferimento al suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-279