AccordoSez. 2

Art. 267

Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato

In vigore dal 24 ott 2015
Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli da 262 a 266 del presente accordo: 1. l'Ucraina adotta disposizioni legislative nazionali in materia di aiuti di Stato e istituisce un'autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la piena applicazione dell' del presente accordo, entro tre anni dall'entrata in vigore del medesimo. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità ai criteri di cui agli del presente accordo, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali. Ogni nuovo aiuto concesso in Ucraina deve essere compatibile con le disposizioni degli del presente accordo entro un anno dalla data di istituzione dell'autorità. 2. L'Ucraina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e allinea tali regimi ai criteri di cui agli del presente accordo entro sette anni dall'entrata in vigore del medesimo. 3. a) Ai fini dell'applicazione dell' del presente accordo, le Parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dall'Ucraina venga valutato tenendo conto del fatto che l'Ucraina è assimilata alle regioni dell'Unione europea di cui all', paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. b) Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta alla Commissione europea i dati relativi al prodotto interno lordo pro capite armonizzati a livello II della NUTS. L'autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni dell'Ucraina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una carta degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti UE in materia.
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Sistema interno di controllo degli aiuti di Stato (Art. 267 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo