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Art. 7.40

Organismi di autoregolamentazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.40 Organismi di autoregolamentazione Se una delle Parti esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte possano fornire servizi finanziari in condizioni di parità con i fornitori di servizi finanziari di quella Parte, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, impone a tali organismi di autoregolamentazione l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 7.6, 7.8, 7.12 e 7.14.
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Organismi di autoregolamentazione (Art. 7.40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo