allegato
Art. 7.37
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.37
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
a) servizi assicurativi e connessi:
i) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
A) ramo vita;
B) ramo danni;
ii) riassicurazione e retrocessione;
iii) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie);
iv) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
b) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
i) raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
ii) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
iii) leasing finanziario;
iv) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari;
v) garanzie e impegni;
vi) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
A) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
B) valuta estera;
C) prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio;
D) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
E) titoli trasferibili;
F) altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;
vii) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati;
viii) intermediazione sul mercato monetario;
ix) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
x) servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
xi) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;
xii) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici;
soggetto pubblico:
a) un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorità monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
b) un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;
nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.
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