allegato
Art. 7.32
Portabilità del numero
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.32
Portabilità del numero
Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel rispettivo territorio, esclusi i fornitori di servizi voce tramite protocollo Internet, offrano la portabilità del numero, nella misura delle possibilità tecniche e secondo modalità e condizioni ragionevoli.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-32