allegato

Art. 7.35

Riservatezza delle informazioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.35 Riservatezza delle informazioni Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-35

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Riservatezza delle informazioni (Art. 7.35 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo