allegato
Art. 7.35
Riservatezza delle informazioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.35
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-35