allegato
Art. 7.30
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.30
Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33;
b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
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 33 O compressione dei margini per la Parte UE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-30