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Art. 7.30

Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.30 Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare: a) in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33; b) nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; c) nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi. ---------  33 O compressione dei margini per la Parte UE.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-30

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Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali (Art. 7.30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo