allegato
Art. 7.34
Servizio universale
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.34
Servizio universale
1. Ciascuna delle Parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2. Tali obblighi non vanno di per sè considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi deve anche risultare neutrale in termini di concorrenza e non essere più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito da ciascuna delle Parti.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-34