allegato
Art. 7.31
Interconnessione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.31
Interconnessione
1. Ciascuna delle Parti dispone che i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni operanti nel proprio territorio diano, direttamente o indirettamente nello stesso territorio, la possibilità ai fornitori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra Parte di negoziare un'interconnessione. Gli accordi di interconnessione dovrebbero, di norma, essere conclusi sulla base di trattative commerciali tra le società.
2. Le autorità di regolamentazione garantiscono che i fornitori utilizzino le informazioni ottenute da un'altra impresa nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3. L'interconnessione a un fornitore principale è garantita in ogni punto della rete, se è tecnicamente praticabile, ed è fornita:
a) secondo modalità, condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe non discriminatorie e con un livello di qualità non inferiore a quello che il fornitore principale medesimo assicura per i propri servizi simili, per i servizi simili di fornitori di servizi non collegati o per i servizi simili delle sue controllate o altre società collegate;
b) tempestivamente, secondo modalità, condizioni (comprese le norme e le specifiche tecniche) e tariffe orientate ai costi trasparenti, ragionevoli, che tengono conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire al fornitore di non dovere pagare per componenti o infrastrutture di rete di cui non ha bisogno per il servizio che deve essere prestato; e
c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Le procedure applicabili all'interconnessione a un fornitore principale sono rese pubbliche.
5. I fornitori principali rendono noti al pubblico i propri accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento34.
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 34 Ciascuna Parte adempie questo obbligo in conformità della
rispettiva legislazione pertinente.
Storico versioni
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