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Art. 7.28

Autorità di regolamentazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.28 Autorità di regolamentazione 1. Le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Le autorità di regolamentazione dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore dei servizi di telecomunicazione. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.
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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-28

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Autorità di regolamentazione (Art. 7.28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo