allegato
Art. 7.27
Ambito di applicazione e definizioni
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.27
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione per i servizi di telecomunicazione di base29, diversi dalla radiodiffusione, liberalizzati a norma delle sezioni da B a D del presente capo.
2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:
a) servizi di telecomunicazione: tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici, escluse le attività economiche di fornitura dei contenuti la cui distribuzione richieda servizi di telecomunicazione;
b) servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni: ogni servizio di telecomunicazione che una Parte impone, espressamente o di fatto, sia offerta al pubblico;
c) rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette le telecomunicazioni tra punti terminali definiti della rete ed entro di essi;
d) autorità di regolamentazione del settore delle telecomunicazioni: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle telecomunicazioni indicati nella presente sottosezione;
e) infrastrutture essenziali: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblici di trasporto di telecomunicazione che:
i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori e
ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, per fornire un servizio;
f) fornitore principale del settore delle telecomunicazioni: un fornitore in grado di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione interessato per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione sul mercato;
g) interconnessione: il collegamento con fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consente agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore e di accedere ai servizi forniti da un altro fornitore, per il quale sono assunti impegni specifici;
h) servizio universale: l'insieme di servizi che devono essere messi a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una Parte, indipendentemente dalla loro situazione geografica e a un prezzo accessibile;30
i) utente finale: un consumatore finale o un abbonato di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un fornitore di servizi diverso da un fornitore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
j) non discriminatorio: un trattamento non meno favorevole di quello di cui fruiscono gli altri utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni in circostanze simili;
k) portabilità del numero: la possibilità per gli utenti finali dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità, affidabilità o convenienza in caso di passaggio da un fornitore di servizi di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria.
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 29 Servizi elencati alle voci da a) a g) della rubrica C.
Telecommunication Services del settore 2. Communication Services del documento MTN/GNS/W/120.
 30 L'ambito e le modalità di attuazione dei servizi universali
sono stabiliti da ciascuna delle Parti.
Storico versioni
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