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Art. 7.36

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.36 Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni Ricorso 1. Ciascuna delle Parti provvede a che: a) i fornitori di servizi possano adire un'autorità di regolamentazione o un altro organismo competente della Parte per risolvere le controversie insorte tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti attinenti a questioni oggetto della presente sottosezione; e b) in caso di controversia insorta tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in relazione ai diritti e agli obblighi di cui alla presente sottosezione, l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti con la massima sollecitudine possibile, e comunque entro un termine ragionevole, una decisione vincolante di risoluzione della controversia. Appello e riesame giurisdizionale 2. Ogni fornitore di servizi i cui interessi giuridicamente tutelati siano lesi da una decisione di un'autorità di regolamentazione: a) ha la facoltà di impugnare tale decisione dinanzi a un organo di appello35. Se quest'ultimo non è di natura giudiziaria, le sue decisioni sono sempre motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente. Alle decisioni degli organi di appello dev'essere data effettiva esecuzione; e b) può ottenere un riesame della decisione da parte di un'autorità giudiziaria imparziale e indipendente della Parte. Le Parti non consentono che una domanda di riesame giurisdizionale giustifichi l'inosservanza di una decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo giudiziario interessato non sospenda tale decisione. ---------  35 Nel caso delle controversie tra fornitori di servizi o tra fornitori di servizi e utenti, l'organo di appello è indipendente dalle parti della controversia.
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