allegato

Art. 7.41

Sistemi di pagamento e di compensazione

In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.41 Sistemi di pagamento e di compensazione Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
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Sistemi di pagamento e di compensazione (Art. 7.41 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.) — Testo vigente | Portale Normativo