allegato
Art. 7.41
Sistemi di pagamento e di compensazione
In vigore dal 4 set 2015
ARTICOLO 7.41
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna delle Parti concede ai fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da organismi pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza di una Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-08-04;138#art-a-7-41